Condizioni di Acquisto
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1. Generalità
1.1 Queste Condizioni generali d’acquisto (di seguito denominate anche Condizioni) si applicano sempre quando Eutron (di seguito denominata anche Compratore) acquista e riceve materiali e servizi (di seguito denominati anche Prodotti) . Qualsiasi altra condizione stipulata dal Fornitore (di seguito denominato anche Venditore) tra cui le sue condizioni di vendita che siano in contrasto o in aggiunta alle presenti condizioni generali d’ acquisto non saranno valide salvo espresso accordo scritto tra le parti. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento dell'ordine, è regolato dalle presenti Condizioni e da quelle specifiche indicate nell'ordine, nonché, ove presenti, nei capitolati generali o speciali predisposti da Eutron, interessanti l'esecuzione dell'ordine e portati a conoscenza del fornitore. Il fornitore non potrà pertanto invocare né eccepire condizioni diverse da quelle qui contenute. o espressamente comunicate per iscritto sull’ordine da Eutron. Pertanto non avranno alcuna validità le eventuali condizioni precisate per iscritto sull’offerta dal fornitore o comunque indicate su suoi opuscoli, cataloghi, pubblicazioni, disegni, fatture, o allegati all’ordine, conferme d’ordine, offerte.
1.2 L’ordine da parte di Eutron può essere inviato via e-mail, fax, EDI, posta. Al ricevimento dell’ordine, il Fornitore dovrà inviare al Compratore la conferma d’ordine entro 2 giorni lavorativi. Scaduto tale tempo l’ordine e le presenti Condizioni si riterranno tacitamente accettate dal Fornitore. In particolare i termini di pagamento, la data di consegna e i prezzi saranno riportati nel documento d’ordine. Eventuali revoche totali o parziali degli ordini relativi ai Prodotti per Eutron non precederanno alcun rimborso o risarcimento in favore de Venditore.
1.3 L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente.
1.4 Il Fornitore non gode di alcun diritto di esclusiva e perciò, Eutron potrà avvalersi anche di altri Fornitori per l’approvvigionamento dei Prodotti.
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2. Informazioni tecniche, Riservatezza
2.1 Le informazioni tecniche (dovendosi ritenere con questo termine qualsiasi informazione, documentazione tecnica o tecnologica nonché modelli o campioni messi a disposizione del Fornitore per la progettazione, sperimentazione, sviluppo dell'oggetto dell'ordine, dei relativi prototipi o attrezzature) restano di proprietà esclusiva del Compratore e possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione degli ordini di Eutron.
In relazione all'uso, il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
a) - conservarle con la massima riservatezza e a restituirle al Compratore , su richiesta del medesimo e senza necessità di preavviso;
b) - contraddistinguere come di proprietà di Eutron, non riprodurre o copiare, se non autorizzato espressamente da Eutron, e non trasmettere o rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale, i quali ove, tuttavia, domandati, dovranno comunque essere ceduti in proprietà esclusiva alla Eutron;
c) - non produrre o far produrre da terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per utilizzo produttivo, sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
d) - imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni a qualsiasi terzo coinvolto nella produzione, al quale sia stato autorizzato dalla Eutron a fornire le informazioni di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.
2.2 Tutti i dati, le informazioni sia tecniche che commerciali, i disegni, i materiali, i componenti, i campioni, i processi (complessivamente detti le informazioni) del Compratore di cui il Fornitore sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza o in possesso nello svolgimento del rapporto tra le parti e in ogni altro modo, sono da ritenersi strettamente riservate. Il Fornitore perciò, anche in relazione al fatto dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, dovrà trattare tali informazioni come confidenziali, non divulgare a terzi e non utilizzarle per fini diversi dalle necessità del rapporto tra le parti. I marchi, i brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale del Compratore, resteranno in capo a quest’ultimo.
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3. Attrezzature specifiche
3.1 Le attrezzature che Eutron mette eventualmente a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimangono di proprietà esclusiva del Compratore: il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione, danneggiamento o immobilizzo per eventuale sequestro giudiziario delle stesse, dovuto a fatti dolosi o colposi riconducibili al Fornitore.
Il Fornitore al riguardo è tenuto a:
a) - provvedere ad un’idonea copertura assicurativa contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;
b) - custodirle o utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
c) - segnalare alla Eutron la necessità di riparazioni straordinarie, sostituzione o rifacimento, con la massima urgenza, essendo inteso che ogni decisione al riguardo spetterà alla Eutron, come pure si intenderanno a carico di quest'ultimo le relative spese, salvo che tali eventi non siano imputabili al fornitore, nel qual caso le spese saranno a suo carico;
d) - non trasferirle fuori dei suoi stabilimenti, salvo preventiva autorizzazione della Eutron;
e) - consentire al personale della Eutron di controllare lo stato d'uso delle stesse e le modalità di conservazione;
f) - non cederle a terzi a qualsiasi titolo;
g) - non utilizzarle o farle utilizzare da terzi se non per l'esecuzione dell'ordine o per la produzione di ricambi per la Eutron;
h) - conformarsi a tutte le istruzioni del Compratore in ordine alla loro conservazione, riconsegna o rottamazione.
i) - restituirle immediatamente al domicilio della Eutron dietro sua richiesta.
l) – Manlevare Eutron da qualsiasi responsabilità o richiesta risarcitoria che dovesse pervenirle in conseguenza di danni provocati dall’utilizzo delle predette attrezzature; a tal fine il fornitore garantisce che il proprio personale sia stato esattamente formato ed istruito per utilizzare le attrezzature di Eutron.
3.2 Con riferimento alle attrezzature specifiche di proprietà del Fornitore che quest’ultimo avesse realizzato per la produzione di Prodotti per Eutron, il Venditore si impegna a cedere le medesime attrezzature specifiche alla Eutron, a sua richiesta, ad un prezzo pari al residuo ammortamento, in qualsiasi caso di cessazione della fornitura ed a semplice richiesta di Eutron stessa.
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4. Consegna
4.1 Salvo diverso specifico accordo, la consegna dell'oggetto dell'ordine, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal fornitore alla Eutron, ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini della Eutron e cioè DDP (rif. INCOTERMS 2010).
4.2 Nell'ambito di una metodologia di programmazione, che sarà comunicata dalla Eutron, o in presenza di termine di consegna, i termini ed i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali, e la Eutron è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio, salvo diversamente pattuito tra le parti per iscritto.
In caso di ritardo di consegna, non dovuto a circostanze di forza maggiore, la Eutron avrà, a sua discrezione, una o più delle seguenti facoltà:
a) pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, e applicare una penale pari al 2% del prezzo, delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo, fino ad un massimo del valore della merce;
b) approvvigionare altrove, in tutto o in parte, la merce ordinata, a spese e a rischio del fornitore, dandone comunicazione allo stesso fornitore;
c) risolvere, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al fornitore.
E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno effettivamente subito.
4.3 Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, i termini di consegna, qualora Eutron lo acconsenta si intendono prorogati ed il nuovo termine sarà stabilito di comune accordo tra le parti, a condizione che il fornitore abbia informato tempestivamente, per scritto, la Eutron ed abbia assunto tutte le azioni necessarie per limitarne gli effetti.
4.4 Nel caso in cui il Fornitore decida di cessare la produzione di uno o più prodotti, dovrà darne urgentemente e comunque con almeno 12 mesi di preavviso, comunicazione al Compratore e concordare con quest’ultimo il Last By Order.
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5. Idoneità, garanzie, vizi
5.1 Il Fornitore garantisce di uniformarsi a tutta la normativa emanata ed emandanda, italiana e comunitaria, applicabile ai prodotti e al proprio settore d’attività, con specifico ma non esclusivo riferimento alla normativa in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro, al Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale, e a tutte le disposizioni vigenti riguardanti il regime fiscale e contributivo del rapporto di lavoro subordinato.
5.2 Il Fornitore assicura la qualità del Prodotto, la sicurezza del relativo processo produttivo e la
sua idoneità all’uso a cui è destinato.
5.3 Il Fornitore si impegna a predisporre ed a fornire al Compratore tutta la documentazione tecnica ed informativa, compresa quella eventualmente sviluppata successivamente alla
consegna, relativa ai Prodotti nonché ai processi/parametri produttivi.
5.4 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi ,conformi alle qualità promesse, idonei all’uso a cui sono destinati e ad ogni altra specifica tecnica di volta in volta concordata dal Compratore e dal Fornitore, nonché, in genere, ai migliori standard qualitativi di quel genere di prodotti.
5.5 Nel caso in cui vengano riscontrati vizi e/o difformità dei Prodotti, il Compratore dovrà darne
avviso scritto al Fornitore, specificando i motivi della contestazione, entro il termine di 30
giorni dal ricevimento nel caso di vizi apparenti, o dalla scoperta nel caso di vizi non apparenti.
5.6 Il Venditore sarà tenuto a sostituire/riparare tempestivamente e gratuitamente i Prodotti viziati o difformi, facendosi carico di tutte le spese di ritiro e di consegna dei Prodotti stessi e di tutti i costi sostenuti dal Compratore per eventuali selezioni, riprese, rilavorazioni, e quant’altro necessario per ripristinare i livelli di qualità richiesti del Prodotto. Il Compratore procederà, di conseguenza, ad un addebito al Venditore di tali costi comprensivi dei materiali ed eventuale manodopera che verrà utilizzata per tali operazioni, mediante nota di addebito.
5.7 La garanzia su tutti i Prodotti avrà la durata di 24 mesi salvo diversamente pattuito per iscritto.
5.8 Il Venditore si impegna, altresì, anche oltre i termini di garanzia, a tenere il Compratore indenne per qualsiasi danno ovvero spesa che dovesse derivare direttamente o indirettamente al Compratore a causa di vizi o difformità dei Prodotti e che possa qualificarsi, ai sensi di legge o della normativa comunitaria, quale responsabilità del produttore.
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6. Prezzi
6.1 I prezzi indicati nell'ordine sono fissi e non soggetti a variazioni di alcun genere se non diversamente convenuto per iscritto tra le parti.
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7. Documenti di consegna, imballi, identificazione materiali, fatture e pagamenti
7.1 I documenti di consegna devono riportare le seguenti informazioni: n. ordine, codice EUTRON del materiale (10 cifre),indicazione dell’eventuale codice fornitore, descrizione del materiale, unità di misura, quantità.
7.2 Gli imballi devono soddisfare le seguenti specifiche : si devono realizzare imballi diversi per codici diversi ( es. nella stessa gabbia non dovranno essere presenti codici diversi), i bancali utilizzati dovranno essere del tipo europallet (800*1200 mm.) o simili, i contenitori utilizzati dovranno essere idonei per dimensioni e peso, ai materiali che dovranno contenere. I contenitori devono garantire una agevole manipolazione e trasporto ed inoltre essere riciclabili ed esenti da sostanze nocive alla salute ai sensi delle normative vigenti.
7.3 Le informazioni minime ai fini di un corretto riconoscimento e rintracciabilità dei materiali forniti, che devono essere presenti su ogni collo sono: ragione sociale del fornitore, codice Eutron, descrizione, quantità, numerazione dei colli contenenti codici uguali, numero documento di trasporto del fornitore. Comunque per l’imballo e per l’identificazione si fa riferimento alla istruzione operativa di Eutron “SPECIFICHE E IDENTIFICAZIONE IMBALLO MERCE IN ARRIVO” doc. OP.LG.108.
7.4 Le fatture dovranno riportare quanto indicato sui documenti di consegna oltre al riferimento del documento di consegna stesso ed essere intestate e spedite a EUTRON Spa , Via Crespi 29/31 PRADALUNGA (BG).
7.5 Eutron effettuerà il pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti debitamente compilati previsti nei commi precedenti e, più in generale, a condizione che il Venditore abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni previste nell’ordine e nelle presenti Condizioni, fatti, in ogni caso, salvi i rimedi di legge in favore del Compratore.
7.6 fatto salvo quanto previsto al precedente 7.5, nel caso in cui su uno o più lotti dei particolari venga riscontrata una percentuale di particolari difettosi o non conformi superiore al limite di tolleranza pattuito, Eutron avrà la facoltà di sospendere dal totale dei pagamenti dovuti al fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto interessato fino a quando il fornitore non abbia consegnato particolari o il lotto di sostituzione.
Resta aperta la possibilità di rivalsa per eventuale maggior danno subito dal committente a causa della difettosità e/o dal ritardo di consegna.
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8. Ricambi
8.1 Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei prodotti e dei suoi componenti come pezzi di ricambio per almeno dieci anni.
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9. Impatto ecologico
9.1 I processi ed i prodotti utilizzati per quanto destinato alla Eutron devono essere rispettosi dell’ ambiente e delle vigenti normative in materia ecologica.
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10. Assicurazione
10.1 Il fornitore s’impegna a stipulare una idonea assicurazione per danni da “Responsabilità del prodotto” e per i danni da trasporto ivi compresi quelli derivanti da difetti o carenze di imballaggio; la polizza sarà esibita a richiesta di Eutron.
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11. Foro competente e legge applicabile
11.1
I contratti, anche se stipulati con fornitori stranieri e per materiali forniti dall’estero, sono regolati dalla legislazione italiana o, a scelta di Eutron, dalla legge del luogo ove ha sede la filiale di Eutron che ha effettuato l’ordine di acquisto. Il Foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Bergamo o, per le forniture richieste dalle filiali estere, il foro dell’autorità del luogo in cui ha la propria sede legale la filiale Eutron, salva la facoltà di Eutron di esperire l’azione ove l’acquirente ha il domicilio o la residenza.
Resta esclusa l’applicazione delle Convenzioni di Vienna del 1980 e dell’Aja relative ai contratti di vendita internazionali di merci.
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12. Dichiarazioni di origine
12.1 Al momento di ogni fornitura di nuovi prodotti, il fornitore si impegna ad inviare alla Eutron la dichiarazione di origine della merce e a rinnovare tale dichiarazione alla scadenza della stessa. In difetto il committente avrà diritto alla risoluzione immediata del rapporto di fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni danno, incluse eventuali sanzioni, derivanti dal mancato invio della dichiarazione di origine.ù
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13. Privacy
13.1 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 (c.d. “Codice della privacy”), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto e degli ordini sono oggetto di trattamento nell’archivio Clienti/Fornitori e sono necessari per la corretta gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. Tali dati potranno essere trattati anche per finalità gestionali, statistiche e commerciali. Le parti titolari dei rispettivi dati inoltre dichiarano espressamente di essere a conoscenza del contenuto dall’art. 7 del citato decreto.